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Elezioni Com.It.Es. 2026

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Cos’è il Com.It.Es. – informazioni generali
Chi indice l’elezione del Com.It.Es.
Come presentare le liste elettorali di candidati
Chi può essere eletto
Sottoscrizioni e autentiche delle firme
Come si richiede il plico per votare

Cos’è il Com.It.Es. – informazioni generali

I Com.It.Es. sono organismi che rappresentano i connazionali all’estero nei rapporti con Ambasciate e Consolati e ne favoriscono l’integrazione. Hanno inoltre il compito di preservare la memoria storica dell’emigrazione italiana e valorizzare il contributo italiano nelle società in cui operano.

Possono essere istituiti nelle Circoscrizioni consolari che superano i 3.000 iscritti AIRE e sono composti da 12 membri nelle comunità fino a 100.000 connazionali e da 18 membri nelle comunità che superano tale soglia. I membri dei comitati restano in carica 5 anni.

Il voto per le elezioni avviene per corrispondenza e hanno diritto di voto i connazionali elettori residenti da almeno 6 mesi nella Circoscrizione Consolare di appartenenza che chiederanno attivamente di partecipare alle operazioni di voto.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ribadisce l’importanza della partecipazione al voto, momento essenziale per rafforzare la rappresentanza delle numerose comunità italiane all’estero. I Comitati costituiscono infatti un punto di riferimento costante per i connazionali, facendosi portavoce delle loro esigenze e promuovendone gli interessi nei territori di appartenenza.

La Farnesina invita pertanto tutti i cittadini italiani residenti all’estero a partecipare attivamente a questo importante appuntamento democratico, contribuendo così a sostenere e valorizzare la propria comunità italiana di riferimento.

 

Chi indice l’elezione del Com.It.Es.

Le elezione del Com.It.Es. viene indetta con decreto del Console Generale affisso sull’albo consolare, nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento (L 286/2003, DPR 395/2003).

 

Come presentare le liste elettorali di candidati

Nel 2026 avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.).

Ai sensi dell’art. 14 del DPR 395/2003, le liste possono essere presentate all’Ufficio elettorale nelle ore d’ufficio dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione.

La raccolta delle firme, la sottoscrizione delle liste e le relative autentiche possono avvenire fin da ora negli orari sotto indicati (si veda il punto “Sottoscrizioni e autentiche delle firme”)

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere (18) e non superiore a  22. (DPR 395/2003, art 14, co 2).

Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

Documentazione per la presentazione delle liste

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato, firmate e autenticate (si veda il punto “Requisiti” per maggiori informazioni sui requisiti di candidabilità);
  2. i certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione. Tali certificati sono rilasciati dall’ufficio consolare su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio stesso, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (DPR 395/2003, art 14, co 8);
  3. la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;
  4. le sottoscrizioni prescritte dalla legge con le relative autentiche (atto principale, atto separato). Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la certificazione elettorale di cui al punto b). Si veda il punto “Sottoscrizioni e autentiche delle firme” per tutte le relative informazioni.

Si ricorda che ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all’ufficio elettorale, nelle ore d’ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni.

 

Requisiti per candidati

Ai sensi del DPR 395/2003 art 16, la candidatura non è ammessa:

  • quando il candidato è minorenne;
  • quando la candidatura è presentata per più liste;
  • quando il candidato non è residente nella circoscrizione consolare;
  • quando manca la dichiarazione di accettazione della candidatura.

Ai sensi del DPR 395/2003, art 6, sono eleggibili i cittadini italiani:

  • residenti nella circoscrizione consolare;
  • candidati in una (e in una sola) delle liste presentate (e in una sola circoscrizione);
  • iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001;
  • in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative, ovvero i requisiti previsti dall’articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.lgs. 267/2000, ovvero aver compiuto il diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione

Non sono eleggibili:

  • i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto;
  • coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;
  • gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;
  • gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici;
  • coloro che sono indicati negli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.lgs. 267/2000;
  • coloro per cui ricorrono le condizioni previste dagli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.lgs. 235/2012;
  • coloro che sono stati già componenti del medesimo Comitato per due mandati consecutivi.

 

Sottoscrizioni e autentiche delle firme delle liste

Ai sensi della normativa vigente (Art.13, comma 1, Legge 286/2003), i sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Com.It.Es.. I sottoscrittori non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista, pena la nullità della sottoscrizione.

L’art. 15, comma 3, della L. 286/2003 stabilisce che le liste di candidati sono sottoscritte da un numero di elettori:

  • non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani residenti fino a 50.000;
  • non inferiore a 200 per le collettività composte da un numero superiore a 50.000 (come nel caso del Consolato Generale d’Italia in Stoccarda).

Per ogni sottoscrittore dovrà essere indicato:

  • cognome;
  • nome;
  • luogo e la data di nascita.

Ai sensi della legislazione in vigore, le firme possono essere autenticate solo dagli Uffici consolari di I categoria, con esclusione quindi dei Consoli Onorari. Nella nostra circoscrizione consolare dunque solamente dal Consolato Generale d’Italia in Stoccarda. L’autentica è sempre gratuita (art. 34 del DPR 395/2003).

Al fine di agevolare la sottoscrizione delle liste e le relative autentiche, gli interessati potranno da subito recarsi presso il Consolato Generale d’Italia in Stoccarda, negli orari di apertura dedicati,­­­­ senza appuntamento, per la sola finalità di sottoscrizione, e fino alla data ultima per la presentazione delle liste (trentesimo giorno successivo all’indizione dell’elezione), nei seguenti orari:

  • tutti i giorni lavorativi, dalle ore 9 alle ore 12.30;
  • nelle giornate di martedì, in aggiunta, dalle ore 14 alle ore 15:30;
  • nelle giornate di giovedì, in aggiunta, dalle ore 14 alle ore 16:30.

Al momento della firma, il sottoscrittore dovrà essere identificato tramite un documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità) in corso di validità.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Consolato Generale d’Italia in Stoccarda all’indirizzo e-mail dedicato consgenstoccarda.elettorale@esteri.it .

 

Come si richiede il plico per votare

A questo importante appuntamento elettorale potranno partecipare gli elettori, in possesso dei requisiti di legge per l’elettorato attivo, residenti e iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi (rispetto alla data delle elezioni).

Il voto si svolge per corrispondenza, ma – a differenza delle elezioni politiche e dei referendum – il plico elettorale viene spedito solamente agli elettori che abbiano presentato espressa richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Com.It.Es. entro il 4 novembre 2026.

ATTENZIONE: per ricevere il plico elettorale l’elettore deve quindi richiedere al proprio consolato di riferimento di essere iscritto nell’elenco elettorale, ENTRO E NON OLTRE IL 4 NOVEMBRE 2026.

Per presentare correttamente l’istanza di richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni Com.It.Es. 2026, il cittadino dovrà dunque far pervenire sin da ora ed entro il 4 novembre 2026 al Consolato Generale d’Italia in Stoccarda:

  • il modulo per l’iscrizione (versione compilabile su PC – attenzione, la firma dovrà essere apposta manualmente o con firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), debitamente compilato e firmato dall’interessato, unitamente
  • copia di un valido documento di identità in corso di validità (compresa la pagina con la firma, in caso ad esempio di carta di identità dovrà pervenire copia fronte-retro).

La presentazione dell’istanza potrà avvenire si d’ora ed entro il 4 novembre 2026, in alternativa:

  • per posta cartacea, all’indirizzo Consolato Generale d’Italia Stoccarda, Lenzhalde 46, 70192 Stuttgart;
  • via posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: consgenstoccarda.elettorale@esteri.it;
  • via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo con.stoccarda.anagrafe@cert.esteri.it
  • di persona, nei seguenti orari di apertura al pubblico, senza previo appuntamento per la sola finalità elettorale: tutti i giorni lavorativi (lun-ven), dalle ore 9 alle ore 12.30; nelle giornate di martedì, in aggiunta, dalle ore 14 alle ore 15:30; nelle giornate di giovedì, in aggiunta, dalle ore 14 alle ore 16:30.