Registrazione in Italia di un figlio nato all’estero
A seguito della conversione in Legge del DL n.36/2025, la cittadinanza italiana non si trasmette più automaticamente ai minori nati all’estero, ma si trasmette soltanto se ricorre una delle condizioni di seguito elencate.
Il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano dalla nascita se:
- non è in possesso di altra cittadinanza, è cioè esclusivamente cittadino italiano.
- un genitore (anche adottivo) o un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
- il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia come cittadino italiano per almeno 2 anni continuativi prima della nascita del figlio/a.
Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilità della cittadinanza italiana. In presenza di domande inviate incomplete non sarà possibile da parte di questo Consolato Generale inviare l’atto per la trascrizione al Comune in Italia.
NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA)
4. Nei casi in cui i genitori italiani (per nascita) non trasmettono automaticamente la cittadinanza italiana ai figli (per esempio cittadini che hanno acquisito la cittadinanza iure sanguinis da un bisnonno cittadino italiano) si configura l’ipotesi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.
In questo caso entrambi i genitori dovranno presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del figlio se questi è nato dopo il 24 maggio 2025.
Per i figli minorenni alla data di entrata in vigore della legge (24 maggio 2025) la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza dovrà essere presentata da entrambi i genitori entro e non oltre il 31 maggio 2026. Si vedano le informazioni sulla pagina di cittadinanza.
Si ricorda che in questo caso il minore non acquista la cittadinanza dal momento della nascita, ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori. Per informazioni sulla documentazione da presentare si veda l’allegato.
Si noti bene che se i genitori del minore decidono di non effettuare la suddetta dichiarazione, si ritiene comunque che il minore possegga un’altra cittadinanza e pertanto non avrà diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana con questo criterio.
Si informa che le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le richieste di riconoscimento elencate ai punti 1, 2 e 3 possono essere inviata per posta al Consolato Generale d’Italia in Stoccarda al seguente indirizzo:
Consolato Generale d’Italia in Stoccarda – Ufficio Stato civile
Lenzhalde 46, 70192 Stoccarda
Per le istanze di acquisto per beneficio di Legge (punto 4) i genitori dovranno invece presentarsi personalmente, sarà necessario quindi contattare l’ufficio via mail statocivile.stoccarda@esteri.it indicando come oggetto della mail “ACQUISTO PER BENEFICIO DI LEGGE”.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio competente
– per e-mail: statocivile.stoccarda@esteri.it