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Divorzio

Le sentenze di divorzio di cittadini italiani pronunciate dai tribunali stranieri devono essere trasmesse in Italia tramite domanda formale del cittadino per essere annotate nei registri di matrimonio del Comune italiano competente.

Attenzione: le sentenze di divorzio tedesche NON vengono mai inoltrate automaticamente alle rappresentanze consolari. Il cittadino italiano dovrà perciò far pervenire al proprio Consolato, preferibilmente per posta, la documentazione che si elenca di seguito.

Per sentenze emesse da uno Stato Europeo dopo il 01.08.2022 (Regolamento UE N. 1111/2019)

  • Originale del Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera a), Allegato II (Certificato concernente le decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale tedesco che ha pronunciato la sentenza. Il certificato deve essere presentato in ORIGINALE e SENZA TRADUZIONE e deve ben indicare la data in cui la sentenza è passata in giudicato (rechtskräftig). L’ex moglie deve essere indicata anche con il cognome da nubile. Se così non fosse, il Tribunale (Amtsgericht) che ha emesso la sentenza dovrà rettificare il cognome aggiungendo quello da nubile (“geboren ……………”);
  • in presenza di figli minori, anche il Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera b), Allegato III (in caso di decisione giudiziale sulla responsabilità genitoriale) o Allegato IX (in caso di accordo registrato fra i genitori in merito alla responsabilità genitoriale) del regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale tedesco che ha pronunciato la sentenza;
  • istanza da compilare e firmare sul modello scaricabile dal sito internet del Consolato.
  • fotocopia del documento d’identità dove appaiano sia la foto che la firma.

Per sentenze emesse da uno Stato europeo dal 10.03.2001 al 31/07/2022 (Regolamento CE 2201/2003)

  • originale del Certificatoprodotto in base all’art. 39 del Regolamento UE n. 2201/2003 Allegato I (Bescheinigung gemäß Art. 39 Brussel II), rilasciato dal Tribunale tedesco competente che ha emesso la sentenza (Amtsgericht). Nel caso in cui la sentenza contenga decisioni che riguardino i figli minori, sarà necessario richiedere e consegnare al Consolato anche l’Allegato II. Si prega di verificare che sul certificato sia indicato anche il cognome da nubile!
  • istanza da compilare e firmare (secondo le modalità specificate dall’Ufficio Stato Civile);
  • fotocopia del documento d’identità dove appaiano sia la foto che la firma.

Per sentenze emesse da uno Stato europeo prima del 10.03.2001 (Legge 218/1995):

  • istanza da compilare e firmare;
  • sentenza integrale, in originale o in copia conforme (da richiedere presso il Tribunale che ha pronunciato il divorzio). È indispensabile che la copia contenga l’annotazione “passata in giudicato” in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza.
  • Non sono sufficienti le copie abbreviate;
  • traduzione ufficiale della sentenza eseguita da un traduttore giurato la cui firma risulti depositata in Consolato. L’elenco dei traduttori giurati è consultabile sul sito web di ciascun Consolato. La traduzione deve essere unita alla sentenza con il timbro del traduttore;
  • € 24,00 per la legalizzazione della firma del traduttore giurato, da pagare di persona in Consolato o, se si sceglie di fare tutto per posta, con bonifico bancario sul conto del Consolato i cui dettagli sono disponibili sul sito web del rispettivo Consolato. Nella causale, indicare il nome, il cognome, la data di nascita e la frase “annotazione divorzio”. Una copia del versamento dovrà essere allegata alla documentazione;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da compilare e firmare (reperibile sul sito web del rispettivo Consolato o da richiedere all’Ufficio Stato Civile);
  • Fotocopia del documento d’identità dove appaiano sia la foto che la firma.

Ci sono le seguenti possibilità per trasmettere tutta la documentazione:

  1. Per posta
  2. Recandosi personalmente in Consolato con la suddetta documentazione previo appuntamento, da fissare tramite prenot@mi.

PER TRASCRIVERE SENTENZE EMESSE IN ALTRI STATI NON EUROPEI

  • È necessario procurare l’originale o la copia conforme integrale della sentenza straniera di divorzio debitamente legalizzata nel paese stranieroe fornita di traduzione italiana legalizzata o asseverata dal competente Consolato italiano all’estero.