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Cittadinanza per discendenza

L’Ufficio riceve il pubblico previo appuntamento attraverso il portale Prenot@mi.

Si prega di leggere con attenzione le informazioni sulla documentazione necessaria. Il giorno dell’appuntamento verrà formalizzata la richiesta, completa delle relative tasse e percezioni previste.

Dalla primavera 2025 sono in vigore importanti modifiche normative in materia di cittadinanza che hanno riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link

Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:

(…), è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;

d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
  • il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossianon ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis.

Da ciò deriva che seguiranno la normativa precedentemente in vigore solamente le domande:

  • presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente;
  • corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente

 

In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa, nei seguenti casi:

  1. Acquisto della cittadinanza iure sanguinis per minorenni nati dopo il 24/05/2025
  2. Acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis per minorenni al 24/05/2025
  3. Istanza di acquisto iure sanguinis per maggiorenni al 24/05/2025