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Cambiamento di nome e/o cognome

Ai sensi della vigente normativa (DPR 396/2000) i cittadini italiani che desiderano cambiare il proprio cognome o nome perché ridicolo, vergognoso, rivela l’origine naturale o per altri motivi ritenuti validi, possono presentare un’istanza di cambio nome o cognome.

Requisiti:

  • La richiesta deve essere presentata da cittadini italiani.
  • Le richieste devono avere carattere eccezionale e sono ammesse solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da motivazioni adeguate e documentate.

La competenza per la valutazione (e dunque l’accettazione o il rigetto) dell’istanza è delle Prefetture italiane, che si trovano in ciascun capoluogo di Provincia.

Per chi è iscritto AIRE la competenza è della Prefettura del proprio Comune AIRE (ad esempio: Comune di iscrizione AIRE Licata (AG) — Prefettura competente: Agrigento; Comune di iscrizione AIRE Fiumicino (RM) — Prefettura competente: Roma). Per verificare il proprio comune di iscrizione AIRE, si prega di accedere al Portale Fast-It, presentando, se necessario una richiesta di visualizzazione dei propri dati in schedario consolare.

Si sottolinea che in nessun caso è possibile prevedere o influenzare l’andamento dell’istanza. La valutazione di merito spetta unicamente alla Prefettura.

Vista la complessità della procedura sotto descritta, che coinvolge diversi organi della Pubblica Amministrazione (Consolato, Prefettura, Comune) le pratiche di cambiamento di nome/cognome richiedono molti mesi. Non è possibile stimare in anticipo la tempistica, che varia di caso in caso.

 

Il richiedente può essere presentata l’istanza in alternativa

  • direttamente alla Prefettura, oppure
  • al Consolato Generale di Stoccarda (per i cittadini italiani iscritti AIRE della nostra circoscrizione), che la trasmetterà alla Prefettura .

La documentazione che deve essere presentata è:

  1. Tutti moduli previsti dalla propria Prefettura, scaricabili direttamente dal relativo sito (si veda la seguente lista con tutti i link – si prega di leggere con attenzione tutte le informazioni!), debitamente compilati e firmati;
  2. Copia di un documento di identità (del richiedente e delle persone che eventualmente dovranno dare il proprio assenso. In caso di istanze per minori: copia del documento di identità dei genitor e del minore
  3. Ogni documento utile a supportare le motivazioni della domanda (ad esempio, in caso di doppia cittadinanza, documenti dell’altro paese, comprovanti il cambiamento già avvenuto).
  4. Prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari a 16€, da versare tramite bonifico al conto dedicato dell’Agenzia delle Entrate:COORDINATE BANCARIE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO BENEFICIARIO: Ministero dell’Economia e delle Finanze

    IBAN: IT79Z0100003245BE00000000QK

    BIC: BITAITRRENT

    CAUSALE: ‘codice fiscale del contribuente’ – Bollo su istanza Prefettura – anno di riferimento (AAAA) oppure mese/anno (MM/AAAA)

    IMPORTO: 16 euro

 

La documentazione può essere presentata su appuntamento, da fissare tramite il portale prenot@mi.

Una volta pervenuta, il consolato inoltrerà l’istanza alla Prefettura. Attenzione: le Prefetture si riservano il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva.

In seguito la Prefettura emanerà un decreto di autorizzazione all’affissione o di rigetto. In caso positivo, si dovrà procedere all’affissione per trenta giorni sull’albo consolare di un avviso di cambio cognome. A tal fine il connazionale verrà preventivamente ricontattato via mail per il pagamento di una ulteriore tassa di bollo. In caso di cittadino nato in Italia, l’affissione dovrà essere richiesta dall’interessato anche al proprio Comune di nascita.

Al termine dell’affissione compiuta senza opposizioni, il Consolato (e se nel caso anche il Comune di nascita) ne darà notifica alla Prefettura. Il Prefetto emanerà quindi un decreto di autorizzazione al cambiamento, o di rigetto.

In caso positivo il richiedente verrà ricontattato dal Consolato per il pagamento di un’ulteriore imposta di bollo e per informazioni sull’ultimo passaggio previsto, ovvero la trascrizione ed annotazione del decreto nei registri di stato civile italiani del proprio Comune competente.

Attenzione: il cambiamento del nome o del cognome sarà efficace unicamente quando la trascrizione/annotazione saranno state confermate dal Comune, che dovrà darne notifica al Consolato. Senza quest’ultimo passaggio non sarà possibile emettere nuovi documenti di identità.