L’Ufficio riceve il pubblico previo appuntamento attraverso il portale Prenot@mi.
Data la complessità della materia e della procedura, che in alcuni casi coinvolge il Ministero dell’Interno (cittadinanza per matrimonio) SI CONSIGLIA VIVAMENTE, nell’interesse degli stessi richiedenti, di fissare un appuntamento per un colloquio informativo sull’argomento PRIMA di procurarsi la documentazione che dovrà essere esattamente corrispondente a quella richiesta dalle normative italiane.
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.
La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link
Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:
In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
- b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
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Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):
- il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
- il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
- il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis
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Alla luce della nuova legge si precisa che:
1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente
Per domande “presentate” si intende:
- Consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;
- Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;
- Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;
- Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.
2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente
Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dal portale Prenot@mi o dall’indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell’Ufficio consolare competente per l’istanza.
3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.
Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa pagina.
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- Acquisto della cittadinanza per matrimonio (naturalizzazione)
Per informazioni per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio o unione civile: clicca qui
- Acquisto della cittadinanza per iure sanguinis
Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, modificata dal Decreto-Legge 28 marzo 2025, n.36, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n.74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.118 del 23 maggio 2025, ed entrata in vigore il 24 maggio 2025, che stabilisce limitazioni nella trasmissione della cittadinanza italiana.
Il riconoscimento della cittadinanza per discendenza avviene soltanto per i maggiorenni. Per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana per il figlio/a minorenne di un cittadino/a italiano si veda la parte relativa alla trascrizione dell’atto di nascita presso il Comune italiano, come previsto dalle nuove disposizioni di legge (vedi Richiesta cittadinanza per minori).
Si è cittadini italiani per nascita (iure sanguinis), anche all’estero, per linea paterna o materna (in quest’ultimo caso solo per coloro nati dopo il 1.1.1948), ammesso che non ci sia stata interruzione nella trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra, solo se un ascendente di primo o di secondo grado (cioè un genitore o un nonno/a) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.
La domanda di riconoscimento va presentata su appuntamento ed esclusivamente in presenza di tutta la documentazione necessaria. Nella domanda vanno sempre indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, di matrimonio e di morte degli ascendenti italiani di primo e di secondo grado. L’istanza è soggetta al pagamento di una tariffa consolare di € 600,00, indipendentemente dall’esito della pratica (art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89).
L’appuntamento va richiesto sul portale Prenot@Mi.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
1) estratto dell’atto di nascita del padre/madre o nonno/a italiano che per primo è emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano ove egli/ella è nato/a;
2) atti di nascita, con traduzione in lingua italiana dei discendenti in linea retta, compreso quello della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
3) atti di matrimonio con traduzione in lingua italiana (solo nel caso in cui il matrimonio si sia celebrato all’estero) del dante causa (nonno/a e genitori) emigrato all’estero;
4) atti di morte, con traduzione in lingua italiana, del nonno/a o genitore italiano emigrato all’estero deceduti/o;
5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di dichiarazione di conformità della traduzione in lingua italiana, attestante che il nonno/a o genitore italiano non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del proprio discendente diretto;
6) certificato di residenza del richiedente con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile (Erweiterte Meldebescheinigung) rilasciato dal Comune tedesco di residenza;
7) permesso di soggiorno del richiedente (per i cittadini di Paesi non facenti parte dell’Unione Europea) – N.B.: al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni di validità;
8) dichiarazione degli ascendenti ancora in vita attestante i luoghi dove questi hanno risieduto dalla nascita in poi.
9) dichiarazione del richiedente relativa agli ascendenti deceduti attestante i luoghi dove questi ultimi hanno risieduto dalla nascita in poi.
Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale e verranno conservati agli atti, per cui NON potranno essere restituiti. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere muniti di legalizzazione (*), salvo i casi in cui ciò non sia esplicitamente previsto da convenzioni bi- o multilaterali ratificate dall’Italia. I documenti stranieri dovranno inoltre essere muniti di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata.
Si consiglia di consultare i siti internet delle Rappresentanze italiane competenti territorialmente per i luoghi di emissione dei certificati, al fine di accertare le modalità di redazione e traduzione degli stessi.
(*) Documenti rilasciati da Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja:
http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=41. La legalizzazione avviene tramite apposizione da parte dell’autorità del Paese emittente di una “Apostille”.
Documenti rilasciati da Paesi con cui non vigono accordi:
La legalizzazione del documento dovrà avvenire presso il Consolato italiano competente per il luogo in cui il documento è stato rilasciato.
Documenti rilasciati in Germania:
I documenti rilasciati da autorità pubbliche tedesche, muniti del timbro tondo dell’autorità emittente, sono esenti da legalizzazione.
N.B.:
– l’ufficio cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria alla corretta definizione della pratica;
– I tempi di trattazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana non sono stimabili al momento della presentazione della domanda in quanto dipendenti dalle verifiche e dagli accertamenti da effettuarsi in altri Paesi. Sino alla conclusione formale del procedimento l’ufficio consolare non è tenuto a rilasciare alcuna certificazione o dichiarazione;
– La trattazione della pratica può concludersi anche con esito negativo quando la corretta trasmissione della cittadinanza italiana da una generazione all’altra si sia interrotta o non possa essere dimostrata. In caso di esito negativo la tassa di trattazione dell’istanza non potrà essere restituita.
- Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)
In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.
Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:
- uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.
Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:
- persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione,cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
- figli di cittadini per nascitache si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.
Occorrerà allegare anche documento d’identità del richiedente e del figlio/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.
Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.
- Acquisto della Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita.
L’articolo 14 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito dalla legge n. 74/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalità, il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore (se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).
Si specifica che:
- Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione rientri, per le modalità di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 (ovvero, domanda – amministrativa o giudiziale – presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicherà la disciplina precedente.
- Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione è stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, è necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.
- se l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. In questo caso, la competenza dell’accertamento dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore sarà di competenza del Comune italiano di residenza.
- Il riacquisto della cittadinanza a seguito della sua perdita
La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.
Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
L’interessato al riacquisto deve presentare:
- Valido documento di identità emesso dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
- Certificato di nascita: se nato all’estero, dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;
- Per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;
- Certificato storico di cittadinanza;
- Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovrà dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa è acquisita; la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata e tradotta).
Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana è richiesto un contributo di €250, versato presso l’Ufficio consolare.
La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.
Modulistica: cliccare qui e consultare la sezione “Cittadinanza”
Per i contatti dell’ufficio: si prega di cliccare qui