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A.I.R.E.
Anagrafe Italiani Residenti all’Estero
L’iscrizione all’AIRE è un obbligo di legge (Legge nr. 470/1988) per i cittadini italiani stabilmente residenti all’estero.
L’iscrizione all’AIRE è necessaria per poter fruire dei servizi consolari (ad esempio per il rilascio della carta d’identità elettronica, del passaporto), per votare nella Circoscrizione elettorale estero e per ricevere le comunicazioni provenienti dalle Autorità italiane.
Chi deve iscriversi?
- I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi consecutivi;
- I cittadini che già risiedono all’estero, sia perché nati all’estero, sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Quando?
Entro 90 giorni dalla data di arrivo.
Come iscriversi?
Con apposita dichiarazione resa a questo Consolato Generale tramite il Portale online FAST IT.
Portale FAST-IT:
Si tratta di una piattaforma digitale realizzata del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per permettere ai connazionali residenti all’estero di iscriversi all’A.I.R.E. e comunicare rapidamente eventuali cambi di indirizzo e di circoscrizione consolare.
Va utilizzato per comunicare:
– il trasferimento da una diversa Circoscrizione Consolare (es. dalla Circoscrizione di Francoforte a quella di Stoccarda);
– eventuali variazioni di indirizzo all’interno della Circoscrizione Consolare (es. da Stoccarda a Heidelberg).
Non è quindi più necessario venire in Consolato, in quanto il Portale FAST IT consente di iscriversi all’AIRE e di comunicare il cambio di indirizzo comodamente da casa, offrendo anche la possibilità di verificare in qualsiasi momento, in tempo reale, l’aggiornamento della propria scheda anagrafica e lo status della propria pratica!
Per perfezionare l’iscrizione all’AIRE, è sufficiente avere un indirizzo mail ed una stampante, creare un proprio account sul portale e seguire le indicazioni ivi riportate.
A questo link, è possibile prendere visione di alcuni tutorial relativi all´utilizzo del portale FAST IT.
A questa pagina, infine è possibile visionare alcune informazioni generali sull’utilizzo del portale.
Documentazione richiesta:
- Valido documento di identità fronte-retro, possibilmente italiano (passaporto o carta di identità) del richiedente e dei familiari conviventi;
- Documentazione comprovante l’attuale residenza nella circoscrizione consolare (es. copia dell’ultima conferma di iscrizione anagrafica presso il Comune tedesco – Anmeldebestätigung o Meldebescheinigung nel caso serva riportare anche i nominativi dell’intero gruppo famigliare convivente, bollette di utenze residenziali, contratti di affitto o di lavoro, ecc); Anmeldebestätigung o Meldebescheinigung);
- Per i cittadini nati all’estero: documentazione comprovante il fatto che l’atto di nascita sia stato trascritto presso un Comune italiano (es. estratto trascrizione atto di nascita, carta di identità con estremi della trascrizione).
Cittadini minorenni:
- L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per tutti i minori italiani o con doppia cittadinanza.
- La richiesta può essere presentata da uno dei genitori con delega dell’altro. Il genitore non convivente deve fornire un atto di assenso.
- Per i neonati nati in Germania e residenti all’estero, l’iscrizione AIRE avviene automaticamente con la richiesta di trascrizione della nascita.
Rientro definitivo in Italia
- I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno recarsi al Comune dove intendono stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
- Il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE e all’iscrizione nell’Anagrafe Popolazione Residente (APR) nella stessa data.
- sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Variazione del comune AIRE
Si tratta di una procedura possibile in diversi casi:
- trasferimento nell’AIRE di un comune nella cui APR (Anagrafe della Popolazione Residente in Italia) sono iscritti membri del nucleo familiare (*);
- trasferimento nell’AIRE di un comune nella cui AIRE sono già iscritti membri del proprio nucleo familiare (*);
- trasferimento nel comune di nascita (persone nate in Italia) oppure nel comune di trascrizione dell’atto di nascita (persone nate all’estero).
(*) Per nucleo familiare, in base a quanto contenuto nel D.L. n. 69/1988, s’intende quanto segue: “il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge separato, e dai figli ed equiparati (art. 38 del D.P.R. n. 818/1957) di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in sui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti“.
- Per spostare i figli minorenni è necessario allegare alla domanda la dichiarazione di assenso firmata da entrambi i genitori; i figli maggiorenni, invece, devono presentare una richiesta di trasferimento separata.
- In caso di accettazione della domanda da parte dei Comuni italiani interessati, verrà spostata anche l’iscrizione nelle liste elettorali del nuovo comune AIRE.
- Le persone che non sono iscritte all’AIRE non possono presentare direttamente la domanda di trasferimento presso un altro comune: prima devono essere iscritti AIRE nel Comune di ultima residenza in Italia, e solo dopo aver ricevuto la formale notifica dell’iscrizione, possono chiedere il trasferimento ad un’AIRE appartenente ad un diverso Comune.
- La domanda, valida unicamente per i cittadini iscritti nello schedario consolare di del Consolato Generale d’Italia in Stoccarda, va inviata a mezzo posta.
In caso di mancata iscrizione all’AIRE
L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all’estero e comporta la cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del Comune di provenienza.
Chi non rispetta l’obbligo di iscrizione all’AIRE è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’autorità che accerta e applica la sanzione è il Comune italiano dove il trasgressore risulta ancora iscritto. Le sanzioni possono essere applicate solo se la violazione è stata commessa dopo l’entrata in vigore della legge che le prevede (L. 24 novembre 1981, n. 689).
Riferimenti normativi di base
- Legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero), con relativo regolamento d’attuazione (DPR 6 settembre 1989 n.323) e successive modifiche.
Legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l’ esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’ estero) e relativo regolamento d’attuazione (DPR 2 aprile 2003 n.104