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Ufficio Demografico / AIRE

L’ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL´ESTERO (AIRE)

I cittadini italiani che trasferiscono stabilmente la propria residenza nella Circoscrizione del Consolato Generale di Stoccarda sono tenuti all´iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all´Estero (AIRE), entro 90 giorni dalla data di arrivo, con apposita dichiarazione resa a questo Consolato tramite il Portale online FAST IT.

Portale FAST IT

Il Portale FAST IT va utilizzato anche per comunicare:

 il trasferimento da una diversa Circoscrizione Consolare (es. dalla Circoscrizione di Francoforte a quella di Stoccarda);

– eventuali variazioni di indirizzo all’interno della Circoscrizione Consolare (es. da Stoccarda a Heidelberg).

Non è quindi più necessario venire in Consolato, in quanto il Portale FAST IT consente di iscriversi all’AIRE e di comunicare il cambio di indirizzo comodamente da casa, offrendo anche la possibilità di verificare in qualsiasi momento, in tempo reale, l’aggiornamento della propria scheda anagrafica e lo status della propria pratica!

Per perfezionare l´iscrizione all´AIRE, è sufficiente avere un indirizzo mail ed una stampante, creare un proprio account sul portale e seguire le indicazioni ivi riportate.

A questo link, è possibile prendere visione di alcuni tutorial relativi all´utilizzo del portale FAST IT.

A questa pagina, infine è possibile visionare alcune informazioni generali sull´utilizzo del portale.

Informazioni Generali

L’iscrizione all’AIRE comporta la cancellazione anagrafica dal registro della popolazione residente (APR) nel Comune italiano di provenienza e dal Servizio Sanitario Nazionale (ad eccezione degli interventi d’urgenza – pronto soccorso).

L’iscrizione all’AIRE è direttamente collegata con la fruizione dei servizi consolari (es. rilascio documenti) e con l’esercizio del voto all’estero (per l’elezione del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, dei referendum nazionali e dei COMITES – Comitati degli Italiani all’Estero).

Non devono essere iscritti all’AIRE coloro che soggiornano all’estero per meno di 12 mesi, i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 ed i militari in missione presso le strutture NATO.

Si ricorda che i cittadini italiani residenti all´estero sono tenuti ad informare il Consolato su ogni variazione intervenuta riguardo all´ indirizzo all’estero, alla cittadinanza, allo stato civile, alla composizione del nucleo familiare. Sarà poi cura del Consolato trasmettere tali informazioni al Comune italiano AIRE competente.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

AIRE: ISCRIZIONE

AIRE: TRASFERIMENTO da altra circoscrizione consolare

La richiesta di iscrizione all’AIRE, così come il trasferimento da altra Circoscrizione Consolare, possono essere effettuate, entro 90 giorni dalla immigrazione, attraverso il portale online FAST IT.

Documentazione necessaria:

Per completare l’iscrizione all’AIRE è sufficiente essere in possesso della seguente documentazione, che andrà caricata tramite il portale FAST IT:

  • valido documento di identità fronte-retro, possibilmente italiano (passaporto o carta di identità) del richiedente e dei familiari conviventi;
  • documentazione comprovante l’attuale residenza nella circoscrizione consolare (es. copia dell’ultima conferma di iscrizione anagrafica presso il Comune tedesco – Anmeldebestätigung o Meldebescheinigung nel caso serva riportare anche i nominativi dell´intero gruppo famigliare convivente, bollette di utenze residenziali, contratti di affitto o di lavoro, ecc);
  • per i cittadini nati all’estero, documentazione comprovante il fatto che l’atto di nascita sia stato trascritto presso un Comune italiano (es. estratto trascrizione atto di nascita, carta di identità con estremi della trascrizione)

Si ricorda che, in mancanza della documentazione sopra indicata, la richiesta di iscrizione non potrà essere accolta dal Comune italiano.

Cittadini minorenni:

L’iscrizione all’AIRE dei minori italiani o doppi cittadini è obbligatoria, sia che essi convivano con il genitore italiano, sia che convivano con il solo genitore straniero. In questi casi, la richiesta di iscrizione all’AIRE può essere presentata sia dal genitore italiano non convivente, sia dal genitore straniero convivente, preferibilmente a ciò delegato dall’altro.

In ogni caso il genitore non convivente con il minore deve fornire specifico atto di assenso.

L’utilizzo del portale FAST IT è fortemente consigliato, in quanto assicura maggiore rapidità della registrazione, evita possibili errori e permette aggiornamenti costanti e comodi da parte dell’utente. Nel caso in cui non sia possibile l’utilizzo del portale FAST IT l’utente potrà comunicare la richiesta di iscrizione AIRE tramite posta (allegando, oltre alla documentazione sopra elencata, anche questo modulo di iscrizione AIRE debitamente compilato).

CAMBIO DI INDIRIZZO

La comunicazione di variazione dell´indirizzo all´interno della Circoscrizione Consolare, può essere anch´essa effettuata attraverso il portale online FAST IT.

Documentazione necessaria:

  • valido documento di identità fronte retro, possibilmente italiano (passaporto o carta di identità) del richiedente e dei familiari;
  • documentazione comprovante l’attuale residenza nella circoscrizione consolare (es. copia dell’ultima conferma di iscrizione anagrafica presso il Comune tedesco – Anmeldebestätigung o Meldebescheinigung nel caso serva riportare anche  i nominativi dell´intero gruppo famigliare, bollette di utenze residenziali, contratti di affitto o di lavoro, ecc);

Cittadini minorenni: la richiesta può essere presentata sia dal genitore italiano non convivente, sia dal genitore straniero convivente, preferibilmente a ciò delegato dall’altro. In ogni caso il genitore non convivente con il minore deve fornire specifico atto di assenso.

L’utilizzo del portale FAST IT è fortemente consigliato, in quanto assicura maggiore rapidità della registrazione, evita possibili errori e permette aggiornamenti costanti e comodi da parte dell’utente. Nel caso in cui non sia possibile l’utilizzo del portale FAST IT l’utente potrà comunicare la variazione di indirizzo per posta (allegando, oltre alla documentazione sopra elencata, anche questo modulo di cambio indirizzo, debitamente compilato).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Rientro definitivo in Italia

  • i cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza;
  • nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente);
  • sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Variazione del Comune di iscrizione AIRE

I cittadini già iscritti nell’AIRE di un comune italiano che per ragioni di famiglia o di convenienza vogliono cambiare Comune AIRE possono fare domanda di spostamento dell’iscrizione presso un altro comune, ma unicamente nei seguenti casi previsti dalla legge:

  • trasferimento nell’AIRE di un comune nella cui APR (Anagrafe della Popolazione Residente in Italia) sono iscritti membri del nucleo familiare (*);
  • trasferimento nell’AIRE di un comune nella cui AIRE sono già iscritti membri del proprio nucleo familiare (*);
  • trasferimento nel comune di nascita (persone nate in Italia) oppure nel comune di trascrizione dell’atto di nascita (persone nate all’estero).

(*) Per nucleo familiare, in base a quanto contenuto nel D.L. n. 69/1988, s’intende quanto segue: “il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge separato, e dai figli ed equiparati (art. 38 del D.P.R. n. 818/1957) di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in sui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti“.

In caso di accettazione della domanda da parte dei Comuni italiani interessati, verrà spostata anche l’iscrizione nelle liste elettorali del nuovo comune AIRE.

Le persone che non sono iscritte all’AIRE non possono presentare direttamente la domanda di trasferimento presso un altro comune: prima devono essere iscritti AIRE nel Comune di ultima residenza in Italia, e solo dopo aver ricevuto la formale notifica dell’iscrizione, possono chiedere il trasferimento ad un´AIRE appartenente ad un diverso Comune.

Per spostare anche i figli minorenni è necessario allegare alla domanda la dichiarazione di assenso firmata da entrambi i genitori; i figli maggiorenni, invece, devono presentare una richiesta di trasferimento separata.

La domanda, valida unicamente per i cittadini iscritti nello schedario consolare di del Consolato Generale d´Italia in Stoccarda, va inviata a mezzo posta.

Riferimenti normativi di base
  • Legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero), con relativo regolamento d’attuazione (DPR 6 settembre 1989 n.323) e successive modifiche.
    Legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l’ esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’ estero) e relativo regolamento d’attuazione (DPR 2 aprile 2003 n.104