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Ufficio Demografico / Stato Civile

Stato civile

L’ ufficio di Stato Civile si occupa principalmente di trascrizioni di atti di nascita, matrimonio, divorzio e morte.

 

NASCITA

Registrazione in Italia figlio nato all’estero – Cittadinanza

A seguito della conversione in Legge del DL n.36/2025, la cittadinanza italiana non si trasmette più automaticamente ai minori nati all’estero, ma si trasmette soltanto se ricorre una delle condizioni di seguito elencate.

Il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:

  • non è in possesso di altra cittadinanza, è cioè esclusivamente cittadino italiano.

In questo caso, insieme all’atto di nascita in originale su modello internazionale plurilingue, i genitori dovranno presentare una richiesta di trascrizione dell’atto di nascita, alla quale dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri che il minore non abbia altra cittadinanza straniera di cui per esempio uno od entrambi i genitori siano titolari (per esempio papà tedesco e mamma italiana). Si precisa che si considera in possesso di un’altra cittadinanza straniera il minore che la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori, oppure iure soli per essere nato in Germania dopo cinque anni di regolare residenza di uno od entrambi i genitori oppure che la acquisti a seguito di una mera dichiarazione senza possibilità di diniego da parte dell’Autorità straniera competente (ad esempio per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero).

Ciascun genitore dovrà pertanto allegare alla richiesta di trascrizione un certificato di residenza rilasciato dalle autorità tedesche in cui sia esplicitamente indicato, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita dell’interessato, anche la/le cittadinanza/e possedute e la data di emigrazione in Germania (Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG). Tale certificazione è richiesta anche per il neonato.

Non sarà ritenuta valida alcuna autocertificazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.

  • un genitore (anche adottivo) o un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.

Anche in questo caso, oltre all’atto di nascita in originale su modello internazionale plurilingue e alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita da parte dei genitori, dovrà essere allegata idonea documentazione (Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG) che dimostri che almeno un genitore (anche adottivo) o un nonno o una nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. Non sarà ammessa, nemmeno in questo caso, alcuna autocertificazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.

  • il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della nascita del figlio/a.

Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio/a. Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

In questo caso, alla Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG o alla Meldebescheinigung gemäß § 18 Bundesmeldegesetz (BMG) con la data di emigrazione in Germania, si dovrà aggiungere anche il certificato di cittadinanza e il certificato di residenza storico del genitore cittadino naturalizzato italiano da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana.

Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilità della cittadinanza italiana. In presenza di domande inviate incomplete non sarà possibile da parte di questa Cancelleria consolare inviare l’atto per la trascrizione al Comune in Italia.

 

NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA)

Nei casi in cui i genitori non trasmettono automaticamente la cittadinanza italiana ai figli (per esempio cittadini che hanno acquisito la cittadinanza iure sanguinis da un bisnonno cittadino italiano) si configura l’ipotesi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.

In questo caso entrambi i genitori dovranno presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del figlio se questi è nato dopo il 24 maggio 2025.

Per i figli minorenni alla data di entrata in vigore della legge (24 maggio 2025) la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza dovrà essere presentata da entrambi i genitori entro e non oltre il 31 maggio 2026.

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana deve essere sottoscritta personalmente da entrambi i genitori alla presenza di un impiegato dell’ufficio consolare delegato alle funzioni di stato civile. Alla dichiarazione dovrà essere allegato:

  1. certificato di nascita del minore (in originale e su formato internazionale);
  2. certificato di cittadinanza straniera del minore;
  3. l’atto di nascita integrale, rilasciato dal Comune italiano, del padre o della madre cittadini per nascita (oppure certificato di cittadinanza italiana del padre o della madre)
  4. per ciascun genitore e per il neonato Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG rilasciata dal Comune tedesco di residenza con l’indicazione delle cittadinanze possedute e della data di arrivo in Germania

l’ufficio consolare si riserva il diritto di chiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga necessario.

L’acquisto della cittadinanza a seguito di dichiarazione di volontà è soggetto al pagamento di un contributo di Euro 250,00 per ciascun minore.

Si ricorda che in questo caso il minore non acquista la cittadinanza dal momento della nascita, ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori.

Si noti bene che se i genitori del minore decidono di non effettuare la suddetta dichiarazione, si ritiene comunque che il minore possegga un’altra cittadinanza e pertanto non avrà diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana con questo criterio.

Si ribadisce che le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.

 

  1. A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE

La richiesta può essere inviata per posta al Consolato Generale d’Italia in Stoccarda al seguente indirizzo:

Consolato Generale d’Italia in Stoccarda – Ufficio Stato civile
Lenzhalde 46, 70192 Stoccarda

  1. B) DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE PER REGISTRARE UNA NASCITA AVVENUTA IN GERMANIA
  • modulo di richiesta debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori del minore (modulo di domanda)
  • fotocopia dei documenti d’identità dei genitori
  • giustificativo della richiesta di trascrizione a seconda del caso (vedi casistica sopraindicata)
  • atto di nascita in originale del minore su modello internazionale plurilingue (Internationale Geburtsurkunde)

 

Per i figli nati fuori dal matrimonio oltre alla documentazione suindicata:

  • riconoscimento di maternità (Mutterschaftsanerkennungin originale o beglaubigte Kopie (copia certificata conforme all’originale) con allegata traduzione in italiano
  • riconoscimento di paternità (Vaterschaftsanerkennungin originale o beglaubigte Kopie (copia certificata conforme all’originale) con allegata traduzione in italiano
     
    Un elenco di traduttori giurati è disponibile sul nostro sito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio competente
– per e-mail: statocivile.stoccarda@esteri.it

 

Matrimonio da celebrare in Germania

Per i cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio davanti all’Ufficiale di Stato Civile tedesco, è necessario prima di tutto prendere contatto con il Comune tedesco dove si svolgerà il matrimonio. È compito dello Standesamt dare ai futuri sposi una lista dettagliata dei documenti necessari per sposarsi, che verrà personalizzata a seconda della nazionalità degli sposi e del loro attuale stato civile.

Normalmente al cittadino italiano viene richiesto l’estratto (o copia integrale) dell’atto di nascita: questo documento può essere rilasciato soltanto dal Comune italiano (che detiene il registro dove tale atto di nascita è iscritto o trascritto) e non può essere emesso dal Consolato.

Il futuro sposo dovrà pertanto rivolgersi direttamente al suo Comune di nascita. Se preferisce, potrà farlo fare anche a un’altra persona presente sullo stesso atto (i suoi genitori) senza bisogno di delega, oppure delegare un’altra persona. Si consiglia di richiedere il cosiddetto “estratto di nascita su formulario plurilingue ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976” per uso estero. In questo modo non sarà necessario fare traduzioni e il documento potrà essere utilizzato in Germania così come lo si riceve in originale dal Comune, senza ulteriori formalità.

Attenzione: le autorità tedesche NON accettano PEC o altre forme di certificati per email, ma richiedono un originale cartaceo con timbro e firma originali.

Il secondo certificato sempre necessario per un matrimonio in Germania è il Certificato di Capacità matrimoniale (Ehefähigkeitszeugnis), che viene emesso dal Consolato e resta valido solo per i successivi 6 mesi. Per questo motivo è bene richiederlo solo DOPO che si è già in possesso della restante documentazione presente nella lista fornita dallo Standesamt e che comunque è necessaria per l’emissione del certificato stesso.

Per emetterlo, il Consolato dovrà valutare fatti e informazioni riguardanti entrambi i futuri sposi e per far questo dovrà avere le informazioni riguardanti entrambi gli sposi.

Per ottenere tale certificato, il cittadino italiano dovrà quindi presentare:

  1. Modulo/dichiarazione di richiesta della capacità matrimoniale nella quale dichiarerà che non esistono le condizioni ostative previste dagli articoli dall’84 all’89 del Codice Civile e che anche il nubendo straniero non si trova nelle condizioni ostative previste dagli articoli succitati.
  2. Fotocopia del documento d’identità compresa la pagina recante la firma del titolare.
  3. Fotocopia del certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato civile (erweiterte Meldebescheinigung); per i cittadini non residenti in Germania tale certificato deve essere emesso dalla propria competente autorità.
  4. In caso di divorzio: la sentenza dovrà essere già registrata in Italia al momento della richiesta del certficato (sul punto, si veda anche la sezione divorzio)

Trattandosi di un cambio di stato civile, la dichiarazione (autocertificazione) dovrà però essere obbligatoriamente verificata dal Consolato, il quale dovrà svolgere gli accertamenti necessari per verificare la correttezza delle dichiarazioni presentate dal cittadino.

Per le informazioni non in possesso dei Comuni italiani il controllo dovrà avvenire tramite i certificati che gli sposi dovranno necessariamente presentare al Consolato e che sono di seguito elencati.

Se il secondo sposo è cittadino tedesco o di altro Stato Membro UE, deve presentare:

  1. Fotocopia del certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato civile (erweiterte Meldebescheinigung); per i cittadini non residenti in Germania tale certificato deve essere emesso dalla propria competente autorità.
  2. Fotocopia del documento d’identità compresa la pagina recante la firma del titolare.
  3. In caso di vedovanza: copia dell’atto di morte del coniuge e copia dell’atto di matrimonio.
  4. In caso di divorzio non avvenuto in Italia: fotocopia della sentenza di divorzio estera con annotazione del passaggio in giudicato (in alternativa: fotocopia del 1 certificato di matrimonio con annotazioni). 2

Se l’altro sposo non è cittadino di uno Stato UE, deve presentare in aggiunta ai documenti sopra indicati:

  • Fotocopia del certificato di stato libero delle Autorità del proprio Paese, tradotto e legalizzato.

Attenzione: tutti gli atti stranieri che non siano in formato plurilingue devono essere corredati di relativa traduzione in italiano o in tedesco e di legalizzazione ove prevista.

Il certificato di capacità matrimoniale può essere richiesto:

  • per posta ordinaria, includendo nella busta contenente la documentazione anche la ricevuta del bonifico bancario effettuato per l’importo di € 6,00 (percezione consolare) e una busta preaffrancata e preindirizzata per ricevere indietro il proprio certificato di capacità matrimoniale. Le coordinate bancarie sono disponibili sul sito web dei rispettivi Consolati.
  • recandosi personalmente in Consolato previo appuntamento. In questo caso la percezione consolare per l’importo di € 6,00 verrà pagata allo sportello.

 

 Matrimonio da celebrare in Italia

A differenza di quello in Germania, il matrimonio in Italia prevede le pubblicazioni di matrimonio, che devono essere richieste di persona in Consolato (qualora almeno uno degli sposi italiani risieda all’estero). Le pubblicazioni possono anche essere richieste direttamente al Comune italiano, se uno dei due sposi, di cittadinanza italiana, risiede in Italia. Le pubblicazioni devono restare affisse nell’Albo Consolare per 8 giorni, dopo ulteriori 4 giorni il Consolato rilascia al Comune italiano una delega a celebrare il matrimonio (o un certificato di avvenute pubblicazioni, nel caso di matrimonio concordatario).

Documentazione da presentare in originale

Per sposi entrambi italiani residenti in Germania:

  • Certificato cumulativo di residenza (erweiterte Meldebescheinigung) rilasciato dal Comune tedesco di residenza;
  • Documento di identità valido.
  • In caso di matrimonio di minorenne: è necessaria l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni italiano competente ai sensi dell’art.84 del Cod. Civile – Legge 19.05.1975, n. 1 Tale autorizzazione non può in ogni caso essere rilasciata dal Consolato.

Per sposo tedesco o cittadino di altri stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980 e alla Convenzione di Vienna del 1976 (Austria, Italia, Germania, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia):

  • Certificato di nascita (Geburtsurkunde) su modello internazionale;
  • Ehefähigkeitszeugnis per i cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980. Ai cittadini tedeschi viene rilasciato dall’Ufficio di stato civile del Comune tedesco di residenza;
  • Documento di identità o passaporto valido.
  • se divorziati: estratto di matrimonio su modello internazionale con annotazione del divorzio;
  • se vedovi: estratto internazionale del precedente matrimonio ed estratto internazionale di morte del coniuge defunto.

Per sposo di altre nazionalità non appartenenti al precedente gruppo:

  • Certificato di nascita in originale da esibire su modello internazionale se lo Stato di emissione aderisce alla Convenzione di Vienna del 1976 oppure certificato di nascita in originale munito di apostille o legalizzato e tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato in Italia o nel Paese di provenienza. In questo ultimo caso, la traduzione andrà o asseverata presso il Consolato italiano competente per il luogo dove la traduzione è stata effettuata oppure, negli stati dove ciò è previsto, andrà apostillata;
  • Certificato cumulativo di residenza cittadinanza e stato civile (in Germania erweiterte Meldebescheinigung) rilasciato dalla competente autorità del luogo di residenza;
  • Nulla osta al matrimonio rilasciato dalle proprie Autorità competenti, munito di apostille o legalizzato (se il nulla osta non è prodotto in lingua italiana o tedesca esso andrà tradotto da un traduttore giurato in Italia o presso il Paese dove è stato emesso il certificato);
  • passaporto in corso di validità.

La procedura di pubblicazioni prevede un pagamento complessivo di € 12,00 di marche da bollo, da effettuarsi in Consolato al momento dell’appuntamento.

In caso di “doppia pubblicazione”, qualora uno dei nubendi sia iscritto AIRE presso altro consolato, dovranno essere calcolati ulteriori 6 € per la ulteriore pubblicazione che dovremo richiedere.

Matrimonio concordatario

Il sacerdote deve inviare al Consolato la richiesta di pubblicazioni di matrimonio IN ORIGINALE. Inoltre, una volta conclusa tutta la procedura, il Consolato consegnerà agli sposi il certificato di avvenute pubblicazioni e sarà cura degli sposi far pervenire tale documento al celebrante.

Per il resto della documentazione, si rimanda a quanto previsto per il matrimonio civile da celebrare in Italia.

Trascrizione del matrimonio in Italia

I cittadini che hanno contratto matrimonio in Germania devono richiederne la trascrizione in Italia affinché risulti la variazione del loro stato civile. A tal fine dovranno far pervenire per posta al Consolato:

  • la richiesta di trascrizione (vedi modulo allegato) unitamente all’originale dell’atto di matrimonio su formulario plurilingue emesso dallo Standesamt tedesco (internationale Eheurkunde).

È possibile stipulare presso un notaio locale prima del matrimonio un apposito accordo sul regime patrimoniale dei beni (cosiddetta separazione dei beni). In tal caso, l’accordo stipulato (se scritto solo in tedesco, corredato di traduzione giurata in italiano) andrà inviato al Consolato insieme all’atto di matrimonio plurilingue.

Scelta del cognome dopo il matrimonio

La legge italiana non prevede la possibilitá di cambiare cognome con il matrimonio: i cittadini italiano devono dichiarare allo Standesamt di voler mantenere il proprio cognome di nascita. I documenti italiani devono riportare necessariamente il cognome di nascita.

 

DIVORZIO

Le sentenze di divorzio di cittadini italiani pronunciate dai tribunali stranieri devono essere trasmesse in Italia tramite domanda formale del cittadino per essere annotate nei registri di matrimonio del Comune italiano competente.

 

Attenzione: le sentenze di divorzio tedesche NON vengono mai inoltrate automaticamente alle rappresentanze consolari. Il cittadino italiano dovrà perciò far pervenire al proprio Consolato, preferibilmente per posta, la documentazione che si elenca di seguito.

Per sentenze emesse da uno Stato Europeo dopo il 01.08.2022 (Regolamento UE N. 1111/2019)

  • Originale del Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera a), Allegato II (Certificato concernente le decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale tedesco che ha pronunciato la sentenza. Il certificato deve essere presentato in ORIGINALE e SENZA TRADUZIONE e deve ben indicare la data in cui la sentenza è passata in giudicato (rechtskräftig). L’ex moglie deve essere indicata anche con il cognome da nubile. Se così non fosse, il Tribunale (Amtsgericht) che ha emesso la sentenza dovrà rettificare il cognome aggiungendo quello da nubile (“geboren ……………”);
  • in presenza di figli minori, anche il Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera b), Allegato III (in caso di decisione giudiziale sulla responsabilità genitoriale) o Allegato IX (in caso di accordo registrato fra i genitori in merito alla responsabilità genitoriale) del regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale tedesco che ha pronunciato la sentenza;
  • istanza da compilare e firmare sul modello scaricabile dal sito internet del Consolato.
  • fotocopia del documento d’identità dove appaiano sia la foto che la firma.

 Per sentenze emesse da uno Stato europeo dal 10.03.2001 al 31/07/2022 (Regolamento CE 2201/2003)

  • originale del Certificato prodotto in base all’art. 39 del Regolamento UE n. 2201/2003 Allegato I (Bescheinigung gemäß Art. 39 Brussel II), rilasciato dal Tribunale tedesco competente che ha emesso la sentenza (Amtsgericht). Nel caso in cui la sentenza contenga decisioni che riguardino i figli minori, sarà necessario richiedere e consegnare al Consolato anche l’Allegato II. Si prega di verificare che sul certificato sia indicato anche il cognome da nubile!
  • istanza da compilare e firmare (secondo le modalità specificate dall’Ufficio Stato Civile);
  • fotocopia del documento d’identità dove appaiano sia la foto che la firma.

Per sentenze emesse da uno Stato europeo prima del 10.03.2001 (Legge 218/1995):

  • sentenza integrale, in originale o in copia conforme (da richiedere presso il Tribunale che ha pronunciato il divorzio). È indispensabile che la copia contenga l’annotazione “passata in giudicato” in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza.
    • Non sono sufficienti le copie abbreviate;
  • traduzione ufficiale della sentenza eseguita da un traduttore giurato la cui firma risulti depositata in Consolato. L’elenco dei traduttori giurati è consultabile sul sito web di ciascun Consolato. La traduzione deve essere unita alla sentenza con il timbro del traduttore;
  • € 24,00 per la legalizzazione della firma del traduttore giurato, da pagare di persona in Consolato o, se si sceglie di fare tutto per posta, con bonifico bancario sul conto del Consolato i cui dettagli sono disponibili sul sito web del rispettivo Consolato. Nella causale, indicare il nome, il cognome, la data di nascita e la frase “annotazione divorzio”. Una copia del versamento dovrà essere allegata alla documentazione;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da compilare e firmare (reperibile sul sito web del rispettivo Consolato o da richiedere all’Ufficio Stato Civile);
  • Fotocopia del documento d’identità dove appaiano sia la foto che la firma.

Ci sono le seguenti possibilità per trasmettere tutta la documentazione:

  1. Per posta
  2. Recandosi personalmente in Consolato con la suddetta documentazione previo appuntamento.

PER TRASCRIVERE SENTENZE EMESSE IN ALTRI STATI NON EUROPEI

  • È necessario procurare l’originale o la copia conforme integrale della sentenza straniera di divorzio debitamente legalizzata nel paese straniero e fornita di traduzione italiana legalizzata o asseverata dal competente Consolato italiano all’estero.

UNIONI CIVILI

Ai sensi della L. 76/2016, il cittadino italiano che abbia già contratto all’estero secondo la legge locale un matrimonio o un’unione civile con persona dello stesso sesso ha l’obbligo di provvedere alla trascrizione in Italia del provvedimento straniero.

A tal fine sarà necessario inviare per posta al Consolato di competenza:

  • richiesta di trascrizione
  • copia integrale dell’atto di matrimonio o della Lebenspartnerschaft (beglaubigter Registerauszug) da richiedere allo Standesamt tedesco e corredato da traduzione giurata in italiano

È importante che la traduzione sia allegata all’originale che vi ha rilasciato lo Standesamt e non a una semplice fotocopia.

 

CONVIVENZE DI FATTO

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova legge n. 76/2016, che prevede che alcuni dei diritti e dei doveri normalmente derivanti dal matrimonio conseguano dalla convivenza stabile, non solo quale accertabile anagraficamente (dichiarazione anagrafica e conseguente registrazione in unica famiglia anagrafica), ma contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione, dall’esistenza di legami affettivi di coppia.

La convivenza di fatto deve essere segnalata all’ufficio consolare competente per la zona di residenza, utilizzando il seguente modulo. Analogamente, dovranno essere segnalate tutte le modifiche alla convivenza di fatto che dovessero intervenire successivamente alla sua costituzione. Il cambio di indirizzo di uno solo dei conviventi comporta la cessazione della convivenza di fatto. Nel caso di cittadini residenti all’estero non è tuttavia possibile registrare convivenze di fatto tra un cittadino italiano e uno straniero.

 

CAMBIAMENTO DI NOME E COGNOME

(art. 89 e 36 DPR 396/2000)

Chi può richiedere il cambio?

Cittadini italiani che desiderano cambiare il proprio cognome o nome perché ridicolo, vergognoso, rivela l’origine naturale o per altri motivi validi.

Requisiti:

  • La richiesta deve essere presentata solo da cittadini italiani.
  • Le richieste devono avere carattere eccezionale e sono ammesse solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da motivazioni adeguate e documentate.

Le richieste vengono trattate su appuntamento.

MORTE

Gli atti di morte dei cittadini italiani deceduti in Germania vengono trasmessi al Consolato dall’Ufficio di Stato Civile tedesco. Sarà cura del Consolato inviare gli atti in Italia per la trascrizione. Si consiglia a ogni buon fine di verificare presso il Consolato l’avvenuta ricezione dell’atto.